Ultima modifica: 28 Dicembre 2016

Liste di attesa

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Riferimenti Normativi


Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

28 Dicembre 16 Documento Trasparenza

Liste di attesa

Nei procedimenti posti in essere dall’Istituto non sono presenti Liste di attesa.